Art. 3.
(Princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario).

      1. In relazione al coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) rispondenza della disciplina dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

          b) esclusione, in ogni caso, della deducibilità degli oneri fiscali nell'applicazione di tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; possibilità di neutralizzare comunque gli effetti finanziari della deducibilità rispetto ai diversi livelli di governo;

          c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo senza contestuale adozione di misure di compensazione;

          d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei princìpi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

          e) efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

          f) divieto di introdurre trattamenti agevolativi regionali e locali che possano costituire fattori di concorrenza dannosa;

 

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in ogni caso le agevolazioni e le riduzioni stabilite autonomamente dalle regioni, dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni non possono determinare discriminazioni tra residenti né restrizioni all'esercizio delle libertà economiche all'interno del territorio della Repubblica;

          g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a):

      1) istituire tributi regionali e locali;

      2) determinare le materie nelle quali i comuni, le province e le città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, stabilire tributi locali e introdurre variazioni delle aliquote o agevolazioni;

          h) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, le regioni:

      1) non possano modificare le basi imponibili;

      2) possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

          i) previsione che, per gli altri tributi istituiti da legge statale, le regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile, nei limiti stabiliti dalla legge statale, e le aliquote; previsione che lo Stato, d'intesa con le regioni, determini livelli uniformi di gettito per le singole regioni, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali;

          l) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, non siano soggetti a vincolo di destinazione;

          m) previsione che i comuni, le province e le città metropolitane possano

 

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stabilire i tributi propri di cui alla lettera g), numero 2), solo se afferiscono alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

          n) previsione che la legge statale non possa intervenire, salva intesa, nelle materie assoggettate a imposizione con legge regionale ai sensi della lettera g);

          o) previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge regionale ai sensi della lettera g), ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;

          p) revisione e razionalizzazione della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto;

          q) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente e introduzione di un regime transitorio.